Art. 2.
(Ricorso abusivo al credito).

      1. Il comma 2 dell'articolo 218 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive

 

Pag. 9

modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «2. Se i fatti di cui al comma 1 riguardano società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico dalle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero se sono realizzati mediante il ricorso al mercato finanziario, si applica la pena della reclusione da due a sei anni».